1) OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL LOCATORE
1.1 FreeTime Rent – di seguito denominata “Locatore” – consegna al locatario – di seguito denominato “Cliente” – l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante (circostanza diversa sarà opponibile se risultasse da regolare verbale di consegna e da contratto di noleggio). Ad inizio noleggio, il Cliente dovrà lasciare un deposito per il carburante. L’età minima per il noleggio dell’autoveicolo è di 23 anni e quella massima è di 82 anni. E’ possibile noleggiare vetture appartenenti ai gruppi A1/A2/B/C/M1 anche se l’età del conducente è di minimo 19 anni e minimo 21 anni per i gruppi A/A1/A2/B/C/D/EEN/EEW/E1/F/J/J1/JW/M1/N/S/S1/SW, esclusivamente previo pagamento del supplemento “young driver”. Per le autovetture di categoria G/H1/HW/QW/N1/N2/NW/U/GW/UW il conducente dovrà avere minimo 25 anni. Per le autovetture di categoria Luxury (P-PW –L ) il conducente dovrà avere almeno 30 anni. Per il noleggio di vetture di categoria A/A1/A2/B/C/D/EEW/EEN/E1/E2/F/N/M1/S/S1/SW il Cliente dovrà esibire una patente di guida in corso di validità e rilasciata da almeno 1 anno ed 1 giorno; per il noleggio di tutti gli altri gruppi auto, la patente deve essere stata rilasciata da almeno 3 anni. L’età minima per il noleggio dei veicoli commerciali furgoni è di 23 anni. Per il noleggio del veicolo commerciale appartenente al gruppo MF il conducente dovrà avere minimo 25 anni. In ogni caso, sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di noleggio devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richiesta dal Locatore. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto a sua libera discrezione nonché a suo insindacabile giudizio. L’autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta, nonché gli altri eventuali accessori; carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata nell’autoveicolo; il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la carta verde assicurativa). Tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del Cliente che, prendendo l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E’, comunque, fatto salvo il diritto del Cliente di provare l’esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E’ obbligo del Cliente di comunicare al Locatore la scoperta dei predetti vizi con immediatezza. Su espressa richiesta del Cliente, l’autoveicolo potrà essere dotato anche di navigatore satellitare portatile; in tal caso, il Cliente dovrà sottoscrivere apposito verbale di consegna e pagarne il relativo supplemento.
1.2 Se il Cliente, in caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo, ne richiede la sostituzione, il Locatore può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del mezzo e di non procedere oltre nell’esecuzione del contratto, rinvenendosi in tali eventi una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo.
1.3 Il Locatore si obbliga a rimborsare al Cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo purché le medesime risultino da fattura regolarmente intestata a FreeTime Rent. Per spese il cui ammontare è superiore a € 51,65 (IVA esclusa), il Cliente dovrà chiedere autorizzazione preventiva alla FreeTime Rent. Le spese saranno rimborsate solo nel caso in cui il guasto non sia stato causato dal Cliente. In caso di guasto, il veicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente presso qualsiasi agenzia del Locatore che provvederà alla sostituzione del medesimo, salvo disponibilità, senza alcune onere e salva la facoltà del Locatore di non concedere il veicolo sostitutivo, rinvenendosi in tale evento una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il Locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo. Nel caso di veicoli 9 posti, la sostituzione potrà avvenire con un veicolo analogo oppure con 2 vetture. Il Locatore garantisce che la responsabilità civile del Cliente (e/o di altra persona specificatamente indicata sul contratto e pertanto autorizzata a condurre l’autoveicolo) è coperta da regolare polizza assicurativa con un massimale unico di € 20.000.000,00 per i danni alle persone, alle cose o agli animali. La superiore polizza, essendo di natura essenziale, è sufficientemente portata a conoscenza del Cliente.
2. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CLIENTE
2.1 Il Cliente è responsabile dell’autoveicolo fino al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è effettuato in sua presenza. In caso di restituzione del veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, il Cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio fino alla presa in consegna della vettura da parte del personale di banco del Locatore. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull’autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del Cliente.
2.2 Il Cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tariffa ufficiale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti) nonché dei supplementi previsti per l’ipotesi di sottoscrizione di una delle clausole facoltative di cui al successivo articolo 2.4; b) a condurre diligentemente l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. Non ottemperando a tale obbligo, il Cliente autorizza il Locatore ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento (c.d. “refuel”) il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente medesimo. Inoltre, il Cliente ha l’obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio (benzina senza piombo o gasolio); in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo e/o in caso di immissione di carburante impuro, il Cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo e, quindi, sarà tenuto a corrisponderne il pagamento anche qualora abbia sottoscritto, congiuntamente o alternativamente, le clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus” o la clausola “Super Gold Protection” o la clausola “Road Assistance Plus” di cui al successivo art. 2.4; d) a curare la manutenzione ordinaria del veicolo, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo; f) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell’autoveicolo; g) a non introdurre animali nel veicolo, fatta eccezione per i cani guida; h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno; i) nel caso di possesso di pass riservato a disabili, il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità competente la targa del veicolo noleggiato al fine di evitare il pagamento del corrispettivo del servizio aggiuntivo relativo, in ipotesi di contestazioni e irrogazione di sanzioni. In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (Compagnie di carte di credito), e salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2.4 e 4.1 in tema di imputazione della responsabilità, sono addebitate al Cliente tutte le spese e i corrispettivi per servizi aggiuntivi non noti al momento della consegna del veicolo ma rilevati e maturati successivamente alla restituzione della vettura (c.d. “Delayed Charge”). L’accettazione del “Delayed Charge” è espressamente indicata nel contratto individuale di noleggio e sottoscritta dal Cliente. Rientrano nell’ambito del “Delayed Charge” le seguenti tipologie di corrispettivi: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, traino del veicolo; perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe, i corrispettivi per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo.
2.3 Il Cliente si impegna a non condurre od usare l’autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino: a) in uno Stato diverso da Italia, Francia (e Corsica), Germania, Spagna, Portogallo, Andorra, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Belgio, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Liechtenstein, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Slovenia, Croazia. La conduzione del veicolo nel territorio di uno Stato estero diverso da quelli sopra elencati rende inefficaci tutte le coperture assicurative, nonché le clausole “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Super Gold Protection”, legittima il Locatore ad addebitare, in via di rivalsa, al Cliente tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l’inosservanza dell’impegno assunto. b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata a pag. 1 della lettera di noleggio; g) se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo, luogo e data di riconsegna del veicolo a fine nolo; h) per spingere e/o trainare oggetti; i) su trazzere, e/o strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada. Il Cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo Codice della Strada (Art. 117). Al momento della consegna, i veicoli sono privi di additivo antigelo. In presenza di situazioni ambientali o climatiche che ne richiedano l’uso (es. guida in montagna o temperature rigide) l’aggiunta del predetto additivo dovrà essere effettuata a cura e spese del Cliente. In ogni caso, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ. il Cliente dovrà risarcire il Locatore per i danni derivanti dall’eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo; Il Cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve ove obbligato per legge.
2.4 In conformità a quanto previsto dall’art. 1588 cod. civ, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all’autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al Cliente medesimo. I danni verranno rilevati e quantificati applicando la “Tabella Danni” SBC ed i criteri indicati nel relativo Foglio illustrativo. Per qualsiasi danno al veicolo e/o furto parziale/totale imputabile al cliente sarà a questo addebitata anche un corrispettivo di € 60,00 + IVA per il relativo servizio aggiuntivo. All’atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito o - solo nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dalle Informazioni di noleggio con garanzia “carta debito/prepagata” e previa sottoscrizione del relativo “Pacchetto Debit”, inclusivo delle coperture “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Road Assistance Plus” - mediante carta di debito/prepagata, un deposito cauzionale, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. La somma sarà restituita al Cliente qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro - con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il Locatore è autorizzato ad addebitare in via definitiva sulla carta di credito del Cliente una somma di denaro commisurata all’entità del pregiudizio sofferto. E’, tuttavia, convenuto che il predetto addebito non potrà eccedere i valori massimi (c.d. penali) indicati nel contratto individuale di noleggio - rispettivamente con riferimento all’ipotesi di danni al veicolo (penale CDW) e a quella di furto e/o incendio (penale TLW) . La limitazione del risarcimento entro gli anzidetti valori massimi di cui alle penali CDW e TLW opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del Cliente e, comunque, a condizione che il pregiudizio non afferisca ad uno dei seguenti elementi e/o parti del veicolo locato: 1) vetrerie e cristallerie; 2) pneumatici; 3) sottoscocca; 4) tetto o capote (se convertibile); 5) parti meccaniche; 6) serrature delle portiere; 7) tappezzeria; 8) parti interne in generale; 9) tutti gli accessori del veicolo; 10) i documenti (inclusi quelli assicurativi); 11) chiavi, targhe, triangolo, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità. Il Cliente può limitare ulteriormente la propria responsabilità sottoscrivendo la clausola facoltativa “Car Protection Plus”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Car Protection Plus” il Cliente è esonerato dal pagamento delle predette penali, fatta eccezione per i noleggi relativi al gruppo auto Luxury per i quali il Cliente resta comunque responsabile del pagamento delle penali per danno (CDW) e per furto/incendio (TLW) seppur in misura ridotta. E’ altresì convenuto che per i veicoli commerciali (furgoni merci) la sottoscrizione della clausola “Car Protection Plus” non esonera integralmente il Cliente dalla responsabilità dell’evento ma comporta una riduzione dell’importo relativa alle penali CDW e TLW, come da evidenza riportata sul contratto individuale di noleggio e sottoposti alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. L’eliminazione delle penali CDW e TLW, prevista dalla clausola in oggetto, è subordinata alla condizione che il pregiudizio non afferisca ad uno dei seguenti elementi e/o parti del veicolo locato: 1) vetrerie e cristallerie; 2) pneumatici; 3) sottoscocca; 4) tetto o capote (se convertibile); 5) parti meccaniche; 6) serrature delle portiere; 7) tappezzeria; 8) parti interne in generale; 9) tutti gli accessori del veicolo; 10) i documenti (inclusi quelli assicurativi); 11) chiavi, targhe, triangolo, kit di sicurezza, gilet ad alta visibilità. In alternativa o in aggiunta alla clausola “Car Protection Plus”, il Cliente può, inoltre, sottoscrivere la clausola facoltativa “Pai Plus”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Pai Plus, quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di risarcimento per i danni arrecati alle seguenti parti del veicolo: vetrerie e cristallerie, pneumatici, sottoscocca, tetto o capote. Inoltre, la sottoscrizione della clausola facoltativa “Pai Plus” garantisce una copertura rischi conducente e rischi accessori, come da seguente riepilogativa. Tutte le prestazioni relative ai rimborsi spese, verranno comunque fornite a condizione che i sinistri si siano verificati ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato. Inoltre, nel caso in cui il conducente abbia compiuto il 75° anno di età al momento del sinistro, l’assicurazione è prestata con l’applicazione delle limitazioni e franchigie: a) le somme assicurate per tutte le garanzie si intendono ridotte del 50%; b) le franchigie sulla invalidità permanente si intendono raddoppiate; c) non sono operanti eventuali altre condizioni particolari, ancorché richiamate. In alternativa, qualora il Cliente voglia una copertura più ampia di quella che gli viene garantita sottoscrivendo entrambe le sopra indicate clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus”, può sottoscrivere la clausola facoltativa “Super Gold Protection”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Super Gold Protection”, quest’ultimo gode delle medesime limitazioni di responsabilità e coperture derivanti dalla sottoscrizione congiunta delle predette “Car Protection Plus” e “Pai Plus” e, inoltre, è esonerato dall’obbligo di risarcimento per i danni arrecati alle parti meccaniche del veicolo (ad esclusione dei danni causati da errato rifornimento oppure da diesel congelato) e per i danni/perdita delle chiavi. La sottoscrizione della clausola facoltativa “Super Gold Protection” esonera integralmente il Cliente dal pagamento delle penali per danni (CDW) e per furto/incendio (TLW) anche per i noleggi relativi al gruppo auto Luxury. E’ espressamente convenuto che l’efficacia delle clausole “Car Protection Plus“ ,“Pai Plus” e “Super Gold Protection” opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del Cliente. Resta fermo, pertanto, il diritto del Locatore al risarcimento integrale, ove il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del Cliente. E’ espressamente convenuto che le clausole “Car Protection Plus” ,“Pai Plus” e “Super Gold Protection”, non producono i loro rispettivi effetti, allorché i danni al veicolo, sue parti o accessori, siano causati da vegetazione, ovvero dalla conduzione del mezzo su strade non asfaltate. In tali casi, presumendosi la colpa grave del Cliente, lo stesso - ove, ai sensi dell’art. 1588 cod. civ, non provi che il danno non è a lui imputabile - dovrà risarcire integralmente il Locatore per il pregiudizio arrecato. A prescindere dalla sottoscrizione delle suddette clausole “Car Protection Plus“, “Pai Plus”, e salva sempre la prova di cui all’art. 1588 cod. civ., resteranno ad integrale carico del Cliente i danni a tutte le parti meccaniche le serrature delle portiere, la tappezzeria, le parti interne in generale e tutti gli accessori del veicolo, i documenti (inclusi i documenti assicurativi), le chiavi, le targhe, il triangolo, il kit di sicurezza, il gilet ad alta visibilità. In caso di sinistro, il Locatore provvederà comunque ad addebitare al Cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l'applicazione della “Tabella Danni” SBC, ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa della chiusura della pratica da parte della Compagnia Assicuratrice. In presenza di indennizzo assicurativo, questo verrà portato a scomputo delle eventuali penali applicate al Cliente. Ove il danno risulti imputabile a colpa del Cliente, sarà a lui addebitato anche il costo della perizia danni, se eseguita, e delle spese postali. Inoltre, per qualsivoglia danno ascrivibile a responsabilità del Cliente ai sensi dell’art. 1588 cod. civ., sarà a lui interamente addebitato il lucro cessante derivante dal fermo tecnico del veicolo per le necessarie riparazioni. In particolare, per i danni contemplati dalla “Tabella Danni” SBC il fermo tecnico costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta Tabella, sarà addebitata al Cliente una somma, calcolata in base alla tariffa ufficiale in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per una durata corrispondente al periodo di fermo tecnico. E’ inoltre convenuto che, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ., in caso di guasto o danno che comporti l’immobilizzo del veicolo, il Locatore è autorizzato ad addebitare al Cliente l’importo per il traino. E’ stabilito altresì che, qualora dopo che il Cliente ha richiesto l’intervento del carro attrezzi non si dia luogo al traino del veicolo per scelta o comunque per fatto riferibile al Cliente medesimo, oppure a seguito di riparazione in loco, a quest’ultimo verrà addebitato il costo dell’intervento nella misura del 100% del costo del servizio traino. Il Cliente può limitare ulteriormente la propria responsabilità contrattuale sottoscrivendo la copertura facoltativa “Road Assistance Plus”, il cui costo, da corrispondere al momento della stipula, è indicato nel contratto individuale di noleggio e sottoposto alla lettura del Cliente prima della sottoscrizione. Per effetto della clausola “Road Assistance Plus”, il Cliente è esonerato dall’obbligo di pagare l’importo del traino, in caso di fermo accidentale o danno susseguente a sinistro, purché la necessità del traino medesimo non sia causata da evento dovuto a suo dolo o a sua colpa grave. La predetta clausola “Road Assistance Plus” non elimina in ogni caso la responsabilità per il traino nelle ipotesi di congelamento carburante, errato/impuro rifornimento, perdita delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno del veicolo. Nell’ipotesi di violazione del Codice della Strada e/o delle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, che disciplinano la circolazione stradale nelle aree urbane ed extraurbane commessa dal Cliente o dal conducente, anche se diverso dal Cliente, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti. Qualora, unitamente o disgiuntamente dalle predette sanzioni, sia disposto il fermo amministrativo e/o il sequestro del mezzo, il Cliente dovrà, inoltre, corrispondere il prezzo del noleggio dell’autoveicolo, calcolato in base alla tariffa ufficiale, per tutto il periodo compreso tra la data del fermo amministrativo e/o sequestro e la cessazione degli effetti della misura applicata. Dovrà, altresì, tenere indenne il Locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa di cui trattasi. E’ convenuto ancora che nel caso in cui al momento della riconsegna del veicolo, si rilevi la necessità di procedere alla sua pulizia straordinaria o alla sanificazione, verrà addebitata al Cliente la somma rispettivamente stabilita. All’atto della riconsegna, il Cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il personale del Locatore, lo stato del veicolo. In caso di mancata verifica congiunta, che non sia imputabile ad omissioni e/o carenze organizzative del Locatore, il Cliente autorizza il Locatore medesimo ad addebitare un importo pari all’ammontare degli eventuali danni riscontrati sul veicolo. E’ comunque fatta salva la facoltà del Cliente di fornire la prova di cui al citato art. 1588 cod. civ. Qualora non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire al Locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il Cliente deve, comunque, all’atto della riconsegna del veicolo, dichiarare esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento.
2.5 In caso di incidente, il Cliente è obbligato a: a) informare immediatamente (tramite e-mail, pec, telegramma o a mezzo fax) il Locatore trasmettendogli, nelle successive 24 ore, una relazione dettagliata compilata sul modulo accluso ai documenti dell’autoveicolo; b) informare la più vicina Autorità e farsi rilasciare copia del rapporto che dovrà essere inoltrato alla stazione di noleggio entro 24 ore; c) compilare la constatazione amichevole di incidente (CAI) in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare alla controparte, prendendo nota dei nomi, degli indirizzi e dei recapiti telefonici delle parti e dei testimoni, dei numeri di targa di tutti gli autoveicoli coinvolti, dei dati relativi all’assicurazione ed alla proprietà di tali autoveicoli; d) fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile: e) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente non presenti la dichiarazione amichevole d’incidente compilata in ogni sua parte (e firmata dalla controparte - ovvero, ove ciò non sia possibile, non assolva almeno all’obbligo informativo di cui alla precedente lettera a) - insieme al rapporto compilato dall’Autorità e/o non adempia alle altre formalità sopra indicate, il Cliente rimane responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati all’autoveicolo prescindendo, così, dal limite addebitato a titolo di penale ovvero dalla sottoscrizione delle clausole “Car Protection Plus” e/o “Pai Plus” o “Super Gold Protection” . Nel caso di sinistro potenzialmente attivo, a prescindere dalla sottoscrizione delle suddette clausole, il Locatore addebiterà al Cliente, in via cautelativa, una somma quantificata, ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa del pagamento dei danni dalla Compagnia Assicuratrice della controparte. A prescindere dalla causa e dalla modalità, nell’eventualità di qualsiasi danno (anche se minimo) verificatosi all’autoveicolo, il Cliente ha l’obbligo di informare immediatamente il personale di banco dell’ufficio ove l’autoveicolo è stato prelevato e di rilasciare una dettagliata dichiarazione scritta inerente ai fatti accaduti. In caso contrario, il Cliente non potrà essere manlevato dalla relativa obbligazione contrattuale, neanche qualora abbia sottoscritto una delle clausole “Car Protection Plus” e/o “Pai Plus” o “Super Gold Protection”. Inoltre, al Cliente saranno addebitati i danni cagionati all’autoveicolo, oltre al fermo tecnico. In particolare, per i danni contemplati, quest'ultimo costituisce una delle voci che compongono l'importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati, sarà addebitata al Cliente, a titolo di fermo tecnico, una somma, determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
2.6 Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo e le chiavi presso gli uffici del Locatore entro la data indicata del contratto di noleggio, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui gli è stata consegnata. Il noleggio si intende definito alla ricezione delle chiavi da parte del personale del Locatore. La consegna irrituale e secondo modalità diverse da quelle indicate sul contratto di noleggio si intende a titolo oneroso, ossia con addebito al Cliente dei costi sostenuti per condurre la vettura al luogo indicato sul contratto. Qualora l’autoveicolo non fosse riconsegnato entro la data stabilita, il Locatore provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale dell’autoveicolo presumendosi come tale la volontà del Cliente dopo la data prestabilita, nel senso che lo stesso abbia inteso abbandonare l’autoveicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. Il Locatore, in questo caso, non assume obblighi di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il Cliente abbia lasciato all’interno dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Cliente lasci le chiavi all’interno dell’autoveicolo, chiudendolo, egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l’apertura ed il recupero dello stesso, più la somma, secondo le tariffe ufficiali in vigore, relativa al periodo di tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio (lucro cessante per fermo tecnico); Rimarrà comunque ad esclusivo carico del Cliente il costo della perizia danni e delle spese postali.
2.7 Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore: a) la tariffa inerente al periodo di noleggio stabilito prevista per la categoria di vettura prescelta al momento della stipula del contratto di noleggio; b) il supplemento viaggio a lasciare (VAL) dovuto qualora l’autoveicolo fosse riconsegnato in luogo diverso da quello di inizio noleggio. L’importo di tale supplemento è indicato nel contratto individuale di noleggio sottoscritto dal Cliente; c) il supplemento viaggio a lasciare (VAL) per GPS, in caso di restituzione del predetto accessorio in un luogo diverso da quello di inizio noleggio. L’importo di tale supplemento è indicato nel contratto individuale di noleggio d) l’I.V.A. in vigore al momento della chiusura del contratto; e) la somma necessaria per riempire di carburante il serbatoio o ripristinarne il livello iniziale ed il servizio rifornimento (ciò nell’ipotesi in cui il Cliente non riconsegni l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio); f) le somme eventualmente dovute a titolo di penali; g) i supplementi contrattualmente previsti per il caso di sottoscrizione di una della clausole “Car Protection Plus” e/o “Pai Plus” e/o “Super Gold Protection”e/o “Road Assistance Plus”; h) l’onere aeroportuale e l’onere per il servizio in stazione (calcolati percentualmente sull’intero ammontare del noleggio ed esclusivi di carburante ed I.V.A.) nella misura indicata nel contratto individuale di noleggio; i) il supplemento in caso di consegna e/o ripresa della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro. Tale supplemento è di € 35,33 + oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A, (per vettura) entro 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; di € 70,00 + oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A. (per vettura) a partire da 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; € 70,00 + oneri aeroportuali o servizio in stazione + I.V.A. (per vettura) per tutte le consegne e/o riprese della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro durante le festività. La tariffa a chilometraggio limitato è determinata mediante lettura del contachilometri. Il Cliente è tenuto a controllare periodicamente che il contachilometri funzioni correttamente e si obbliga a comunicare immediatamente al Locatore qualsiasi difetto di funzionamento, seguendo, in tal caso, le istruzioni che gli saranno impartite. Se al momento della riconsegna, il contachilometri apparirà manomesso e/o guasto, la tariffa chilometrica sarà determinata forfettariamente sulla base di una percorrenza di 200 chilometri al giorno. Tutte le volte che si deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento in cui l’autoveicolo è stato consegnato al Cliente, a meno che la tariffa non preveda diversamente. E’ prevista una tolleranza massima di 59 minuti oltre la quale verrà addebitato un giorno di noleggio in più. Ad ogni modo, il conteggio è soggetto a verifica finale da parte dell’ufficio di inizio noleggio e/o da parte dell’ufficio di fine noleggio e/o da parte dell’Ufficio Fatturazione.
2.8 Il Cliente si obbliga a comunicare al Locatore, al momento della firma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida inerenti all’età richiesta ed alla patente di guida previsti per il locatario, di cui all’art. 1.1 ed alle “Informazioni Generali di noleggio”. A tal fine, il Cliente si impegna a pagare il supplemento aggiuntivo stabilito dal tariffario in vigore al momento del noleggio, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio.
3. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SOLIDARIETA’ CON CONDUCENTE
3.1 E’ vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo.
3.2 Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l’autoveicolo.
4. FURTO E INCENDIO
4.1 In caso di furto e/o incendio dell’autoveicolo (sia totale, che parziale e/o tentato), il Cliente si obbliga a denunciare il fatto nell’immediatezza alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti nel territorio in cui il fatto si è verificato o è stato scoperto e a consegnare al Locatore copia della denuncia/querela autenticata dalle Autorità medesime. In tal caso il pagamento del nolo è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia/querela, alla tariffa concordata all’inizio del noleggio, ovvero, se la denuncia/querela è consegnata dopo la data prevista per il rientro, alla tariffa ufficiale. In caso di furto totale del veicolo, in aggiunta alla penale o ai diritti risarcitori sopra indicati, verrà al Cliente addebitato un importo pari al costo della stessa quantità di carburante di inizio noleggio determinato sulla base dei prezzi correnti al momento dell’addebito. Ai fini dell’applicazione della penale TLW di limitazione di responsabilità e dell’operatività delle clausole “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Super Gold Protection” eventualmente sottoscritte - ferma restando la previsione di cui al precedente art. 2.3 in ordine ai Paesi in cui è consentita la conduzione del veicolo - la denuncia/querela per il furto (sia totale, che parziale e/o tentato) deve essere eseguita secondo quanto prescritto dal presente articolo. Al verificarsi del furto, il Cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del Cliente ai fini del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. Si richiama, in caso di sottoscrizione della clausola “Car Protection Plus”, quanto già espresso al superiore art. 2.4. In caso di furto del veicolo, con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure parti mancanti, il Cliente resterà obbligato nei confronti del Locatore al risarcimento nei limiti della penalità TLW. 4.2 In caso di furto (sia totale, che parziale e/o tentato), qualora l’Autorità di Pubblica Sicurezza si rifiutasse di ricevere la denuncia/querela da parte del Cliente, questo è obbligato a rilasciare al Locatore nell’immediatezza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 concernente le circostanze (luogo, tempo, modalità, etc.) dell’evento occorso da produrre alle Autorità competenti. In tal caso il pagamento del nolo è dovuto fino alla data del rilascio della dichiarazione sostitutiva al Locatore, alla tariffa concordata all’inizio del noleggio. Il mancato rilascio al Locatore della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 secondo quanto prescritto dal presente punto 4.2 rende inapplicabile la limitazione di responsabilità di cui alla penale TLW e comporta la non operatività delle clausole “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Super Gold Protection” eventualmente sottoscritte.
5. DOCUMENTAZIONE FISCALE
5.1 Sarà emessa fattura personalizzata soltanto quando sia stata richiesta dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio e lo stesso abbia dichiarato il proprio codice fiscale e/o partita I.V.A.
6. ESONERI, ESCLUSIONI, CONTROVERSIE, VARIE
6.1 In conformità con quanto stabilito dagli artt. 33, co. 2, lett. a) e b) e 36, co. 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2006 n. 205, il Locatore sarà responsabile solo per le ipotesi di morte o danno alla persona del Cliente risultante da fatto od omissione del Locatore medesimo e/o di danno sofferto dal Cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto del Locatore stesso. Il Locatore non è tenuto a custodire gli oggetti eventualmente lasciati nell’autoveicolo al momento della riconsegna.
7. AUTORIZZAZIONE PER ESPORTAZIONE TEMPORANEA
7.1 Il Locatore autorizza il Cliente a condurre la vettura locata all’estero (vedi art. 2.3 delle presenti condizioni generali di contratto di noleggio) in regime di temporanea esportazione. La superiore autorizzazione non è estesa ai Paesi indicati dal contratto di noleggio ed ai Paesi ove esiste lo stato di guerra e/o disordini politici.
8. DIVIETO DI MODIFICA DELLE “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”
8.1 Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni Generali se non preventivamente autorizzata dalla Direzione Generale della FreeTime Rent.
8.2 Per specifiche tipologie di noleggi disciplinate da apposite Informazioni Generali di Noleggio, le disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto si applicano per quanto non espressamente disciplinato dalle suddette specifiche Informazioni Generali di Noleggio.
9. PAGAMENTO E GARANZIA DEL NOLEGGIO
9.1 Il Cliente al momento della stipula del contratto dovrà corrispondere l’importo dovuto per il noleggio direttamente all’operatore di banco e il pagamento potrà essere effettuato mediante una qualsiasi tipologia di carta (carta di credito, debito, prepagata). All’atto della stipula del contratto, ai fini della garanzia del noleggio, il Cliente dovrà presentare una carta di credito in corso di validità ed a lui intestata. In mancanza di tale requisito non si potrà procedere con la consegna del veicolo, salvo quanto qui di seguito precisato. Alle condizioni previste dalle Informazioni di noleggio con garanzia “carta debito/prepagata” è possibile noleggiare alcune categorie di veicoli specificate nelle predette Informazioni di noleggio anche in mancanza di una carta di credito se il Cliente presenti ai fini di garanzia una carta di debito/prepagata avente le caratteristiche indicate nelle sopra citate apposite Informazioni di noleggio e altresì sottoscriva obbligatoriamente il relativo “Pacchetto Debit”, inclusivo delle coperture “Car Protection Plus”, “Pai Plus” e “Road Assistance Plus”. Il Cliente dovrà firmare, a pagina 1 del contratto stesso, l’autorizzazione all’addebito, sulla carta di credito posta a garanzia, di carburante mancante e/o di eventuali multe e/o gli importi a titolo di penale (c.d. “Delayed Charge”). Decorso il termine del noleggio pattuito, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di addebito per interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di noleggio.
10. DANNI DA ATTI VANDALICI
10.1 Di tutti i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici compiuti durante il periodo in cui l’autoveicolo è stato in possesso del Cliente, tanto in sua presenza quanto in sua assenza, lo stesso sarà responsabile nei confronti del Locatore, salvo il caso in cui abbia sottoscritto congiuntamente le clausole “Car Protection Plus” e “Pai Plus” ovvero abbia sottoscritto la clausola “Super Gold Protection” e ferma restando la previsione di cui al precedente art. 2.3 in ordine ai Paesi in cui è consentita la conduzione del veicolo. Il Cliente si obbliga comunque a presentare, al momento della riconsegna del mezzo, regolare denuncia presentata nell’immediatezza alle Autorità competenti nel territorio in cui il fatto si è verificato, pena il pagamento di tutti i danni occorsi. Se il Cliente ha sottoscritto soltanto la clausola “Car Protection Plus” o la clausola “Pai Plus”, i danni da atti vandalici non sono coperti.
11. LOCALIZZAZIONE
11.1 Firmando il contratto di noleggio, il Cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna il Locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento dell’autovettura noleggiata attraverso sistemi di allarmi satellitari.
12. RECLAMI
12.1 Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al Locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 20 giorni dal termine del noleggio.
13. LINGUA ITALIANA PER L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Il testo in italiano delle presenti Condizioni Generali di Contratto prevale, in caso di diversità, sul testo in inglese perché esprime l’esatta volontà delle parti.
14. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
14.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto le parti convengono che sarà competente il Foro di Roma. La superiore disposizione non si applica, tuttavia, ai Clienti che siano qualificabili come consumatori ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo); nel qual caso, sarà competente il foro della località di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente il diritto e la legge italiana davanti a qualsiasi Foro ed Autorità.